CCNL Marittimi: avviato il confronto sul rinnovo

Iniziate le trattative per il rinnovo delle quindici sezioni che compongono il contratto, in scadenza il prossimo dicembre 

Nei giorni scorsi a Roma è iniziato il confronto tra i Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti e le delegazioni di Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori, per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori del settore marittimo, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Il confronto riguarda tutte le quindici sezioni che compongono il contratto, ovvero:
–  Sezione 1: per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.;
– Sezione 2: per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano, armate da imprese che operano in ambito internazionale;
– Sezione 3: per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale;
– Sezione 4: per l’imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri;
– Sezione 5: per i marittimi imbarcati su navi da crociera;
– Sezione 6: per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.;
– Sezione 7: per l’imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero;
– Sezione 8: per l’imbarco dei marittimi su mezzi navali speciali con armatore italiano;
– Sezione 9: per l’imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore straniero e battenti bandiera estera;
– Sezione 10: per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali;
– Sezione 11: per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi;
– Sezione 12: per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva;
– Sezione 13 : Collective Bargaining Agreement for non-doms seafarers embarked on Italian International Register vessels or vessels under the bare-boat system;
– Sezione 14: per i medici di bordo imbarcati sulle navi;
– Sezione 15: per il personale di terra – uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l’armamento privato.
Le Parti sociali, durante l’incontro, hanno evidenziato la necessità di individuare adeguate risposte al fine di favorire lo sviluppo e l’occupazione del settore (che riguarda oltre 70 mila lavoratori) nell’ambito della comune visione della centralità del comparto marittimo, con l’obiettivo di valorizzarne la portata strategica per lo sviluppo del Paese.
E’ stato, infine, definito un calendario di incontri tecnici, al fine di affrontare i numerosi argomenti al centro degli interessi del settore.

CCNL Aeroporti – Sezione Handlers: c’è l’intesa sul rinnovo

 

Con il nuovo contratto aumento economico medio di 260,00 euro, Una Tantum, assistenza sanitaria integrativa e miglioramenti normativi  

Le Sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporto Areo, insieme ad Assohandlers (servizi di assistenza a terra aeroportuale) hanno reso nota l’intesa sul rinnovo del contratto per i dipendenti del trasporto Aereo – Sezione Handlers. Le Parti fanno sapere che dall’incontro è scaturito un miglioramento sia dal punto di vista economico che normativo. Per la prima, la novità consiste in un aumento, nell’arco della durata contrattuale, di 260,00 euro medi al IV livello. L’importo L’importo viene erogato in 3 tranche: 140,00 euro di aumenti tabellari; 75,00 euro di aumento dell’indennità di presenza corrisposta anche nelle giornate di ferie, oltre all’aumento della previdenza complementare, alla copertura sanitaria integrativa e all’aggiornamento della base di calcolo di tutte le voci che generano maggiorazioni. Inoltre, a tutto quanto precedentemente indicato, si aggiunge una Una Tantum di 1.000 euro oppure di 1.500 euro in caso di scelta volontaria di fruizione con la modalità di welfare aziendale. Per quel che riguarda, invece, la parte normativa sono stati introdotti miglioramenti sul calcolo delle maggiorazioni per il lavoro notturno e straordinario, sulle ore di ROL, sul comporto della malattia, sull’infortunio, sul ticket restaurant, sulla clausola sociale, sulla protezione dei lavoratori dalle aggressioni. Per la prima volta viene inserita l’assistenza sanitaria integrativa di almeno 120,00 euro annui a carico delle aziende e aumentata la contribuzione aziendale sulla previdenza complementare dello 0,5%.

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale della scuola

 

Arrivano le istruzioni per l’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 18 del Decreto Lavoro per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024 (INAIL, circolare 26 ottobre 2023, n. 45).

L’INAIL ha fornito le istruzioni sull’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

In particolare, l’estensione della tutela, attualmente circoscritta esclusivamente all’anno scolastico e accademico 2023-2024, amplia la precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche di cui al D.P.R n. 1124/1965.

In sostanza, l’estensione della tutela INAIL riguarda il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali, ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie, sia quelle non paritarie

La nuova tutela assicurativa per l’anno scolastico 2023-24

Il D.L. n. 48/2023 stabilisce che le attività di insegnamento e apprendimento di cui al comma 1 dell’articolo 18 del medesimo decreto rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965, per le quali vige una presunzione legale di pericolosità. Viene quindi a determinarsi un ampliamento della precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

Ad esempio, la tutela del personale docente opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

L’estensione della tutela opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l’anno scolastico e accademico 2023-2024.

Nel caso degli alunni, vengono assicurati anche quelli della Scuola dell’infanzia, finora esclusi. Per quel che riguarda le attività, vi rientrano tutte quelle organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù). Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni assicurative

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

In particolare, le prestazioni economiche INAIL, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.

Comunque, ai docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non è erogata l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all’erogazione del trattamento economico spettante.
Peraltro, l’indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Infine, la circolare in commento elenca le diverse modalità di assicurazione che risultano differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi. 

CCNL Concerie Industria: ai nastri di partenza la trattativa per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. hanno richiesto un aumento salariale di 260,00 euro al livello E2

Nei giorni scorsi ha preso il via a Milano la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore della concia che occupa circa 17mila addetti in 1200 imprese nel Paese, scaduto lo scorso 30 giugno 2023. 
I rappresentanti di UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) hanno rappresentato alla delegazione trattante di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, la situazione economica del settore. Le segreterie Nazionali al tavolo di contrattazione hanno ribadito la richiesta di rinnovo, sia normativo che di aumento salariale al livello medio, avanzata nella piattaforma per il triennio 1° luglio 2023-30 giugno 2026, di 260,00 euro (livello E2).
Le OO.SS. hanno rappresentato la necessità di intervenire sul sistema di inquadramento, migliorare il welfare contrattuale ed i diritti, nonchè le norme su salute, sicurezza e formazione. 
Al termine dell’incontro le Parti hanno individuato alcune date per calendarizzare i futuri incontri, con l’intento di portare a termine questa trattativa in tempi brevi per aiutare i lavoratori ad affrontare l’impatto dell’inflazione. 

Fondo Metasalute: nuovi piani sanitari per il triennio 2024/2026

Definiti ulteriori quattro piani Piani Sanitari Integrativi opzionabili dalle Aziende in caso di accordo sindacale o regolamento aziendale

Il Fondo Metasalute, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero, ha pubblicato le schede sintetiche dei piani sanitari validi per il triennio 2024/2026.
Per il prossimo triennio, oltre al piano base obbligatorio previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria, sono stati definiti ulteriori quattro piani integrativi, opzionabili dalle Aziende in caso di presenza di accordo sindacale o regolamento aziendale:
MS1: prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali;
MS2: prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, prestazioni extraospedaliere, fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali;
MS3: prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, prestazioni extraospedaliere, fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali;
MS4:  prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, prestazioni extraospedaliere,  fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali.
 I nuovi piani sanitari sono in vigore dal 1° gennaio 2024.
I VoucherSalute, richiesti e autorizzati, devono essere fruiti entro e non oltre il 31 dicembre 2023, qualora non utilizzati entro tale data sono annullati e quindi deve essere richiesta nuova autorizzazione con le condizioni previste dal nuovo piano sanitario 2024-2026.
Per l’anno 2024 la finestra di iscrizione dei familiari non a carico è attiva dall’8 al 26 gennaio 2024.

CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche: raggiunta l’ipotesi di intesa preliminare

Prevista per novembre la sottoscrizione dell’Ipotesi. Incrementi retributivi e Una Tantum

Nei giorni scorsi, è stata raggiunta l’ipotesi di intesa preliminare per il rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, dopo le indicazioni fornite dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, dall’incontro tra le sigle sindacali di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal) e Anfols è emersa la volontà di sottoscrivere l’ipotesi entro il mese di novembre 2023. Il rinnovo del CCNL, che va a coprire il periodo 2019-2021, prevede un incremento del 4% a valere sui minimi tabellari del contratto che ad oggi viene applicato, con decorrenza da gennaio 2024 e con erogazione alla firma definitiva, a seguito delle procedure previste per il pubblico impiego. Inoltre, la quota di 150,00 euro al minimo tabellare, parametrata al livello 3B dell’area tecnica, viene trasferita dai contratti aziendali al CCNL nazionale per tutte le Fondazioni. E’ prevista, inoltre, l’erogazione dell’Una Tantum per i lavoratori a tempo indeterminato in servizio tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 di un importo doppio rispetto al valore del rinnovo del 4%. Le somme vengono erogate pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel corso del periodo sopra indicato. Nel frattempo, prosegue di pari passo il negoziato per quel che concerne la parte normativa ed economica del contratto 2022-2024.

Lavoro sportivo dilettantistico, precisazioni sulle comunicazioni al Registro

L’INL chiarisce alcuni aspetti relativi all’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche in attesa della piena operatività di quest’ultimo (INL, nota 26 ottobre 2023, n. 460).

L’INL, con la circolare n. 2/2023, ha fornito le prime indicazioni sulla nuova disciplina del lavoro sportivo alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 120/2023 che, come noto, è intervenuto con significative novità sul D.Lgs. n. 36/2021.

 

Con particolare riferimento al lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, l’articolo 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata, Ente di Promozione Sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) uno specifico adempimento e cioè l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

 

Il suddetto adempimento equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e va assolto, in base alle previsioni da ultimo introdotte dal D.Lgs. n. 120/2023, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. 

 

L’Ispettorato ritiene che, per i rapporti di lavoro iniziati prima del 4 settembre 2023 (data di pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023), l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre 2023.

 

Tuttavia, l’INL chiarisce che, sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo, i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego.

 

Infatti, per la piena operatività del Registro, si dovrà attendere l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport con cui saranno individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti di cui detto.

 

L’indicazione fornita vale solo per le comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data del 26 ottobre 2023 di pubblicazione della nota in oggetto, mentre, per quelle già avvenute, non è dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.

 

Si ricorda che il mancato adempimento dell’obbligo comunicativo al Registro comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, ovvero la medesima prevista per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego.

Lavoratori sportivi, le indicazioni dell’INL

L’Ispettorato ha fornito le prime indicazioni sui contratti applicabili, le prestazioni e le definizioni in materia di lavoro sportivo alla luce della riforma (INL, circolare 25 ottobre 2023, n. 2).

A seguito della entrata in vigore, dal 1° luglio 2023, della maggior parte delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del lavoro sportivo, l’INL ha fatto pervenire le prime indicazioni al proprio personale ispettivo tramite la circolate in commento. In pratica, l’INL ricapitola gli elementi della Riforma dello Sport per quel che riguarda la definizione di lavoratori sportivi, il lavoro subordinato in questo ambito, il rapporto di lavoro nei settori professionistici e dilettantistici, le prestazioni del volontariato, l’apprendistato, la dimensione della sicurezza sul lavoro e dei minori, la previdenza, i rapporti di co.co.co, la disciplina fiscale.

In particolare, la circolare segnala che in base all’articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 si definiscono lavoratori sportivi le figure (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo. Così come è lavoratore sportivo ogni altro tesserato  che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Invece, non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il rapporto di lavoro nelle società professionistiche

Tra le indicazioni contenute nella circolare dell’INL n. 2/2023 si trovano quelle riguardanti il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici (articolo 27, D.Lgs. 36/2021), ovvero quelli relativi alle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche. 

La Riforma dello Sport prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Si tratta di una presunzione relativa, tuttavia, in quanto si prevede espressamente che il lavoro sportivo costituisce anche oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
– l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
– lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
– la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.
Trattasi di condizioni che vanno verificate autonomamente, caso per caso, al fine di verificarne la sussistenza sulla base della previsione di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito.

 

Il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo

 

Con l’articolo 28 del D.Lgs. n. 36/2021 viene disciplinato il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
– la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
– le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Inoltre, il citato articolo 28, al comma 3 del D.Lgs. n. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) uno specifico adempimento e cioè l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (articolo 6, D.Lgs. n. 39/2021) i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi.

L’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto, in base alle previsioni da ultimo introdotte dal D.Lgs. n. 120/2023, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l’impiego. Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre 2023, l’Ispettorato ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre 2023.
Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro. L’obbligo può essere adempiuto in via telematica all’interno di un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Con riguardo agli adempimenti di tenuta del libro unico del lavoro, l’iscrizione del lavoratore può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Rispetto agli adempimenti descritti si prevede che, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri o dell’autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano individuate le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari a consentire l’invio della comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche – decreto in via di definizione – e, entro il 31 dicembre 2023, siano individuate le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari a consentire la tenuta del libro unico del lavoro in via telematica all’interno di apposita sezione del medesimo Registro delle attività sportive dilettantistiche.
L’INL precisa anche che l’obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo.
Infine, l’INL segnala che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.

 

CCNL Autoscuole: con novembre erogata rata di arretrati incrementi retributivi



Corrisposti gli arretrati incrementi retributivi per i dipendenti del settore


Il Verbale di Accordo sottoscritto il 14 marzo 2023 dalle Rappresentanze Datoriali Unasca e Confarca, e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, realizza la rettifica delle tabelle salariali trascritte erroneamente al Punto 2), Lettere a) b), del Verbale di Accordo siglato in data 22 luglio 2021 per il rinnovo 2021-2023 del CCNL Autoscuole, applicato ai dipendenti delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza automobilistica, che di fatto, hanno comportato la mancata corresponsione dell’aumento retributivo concordato per le scadenze fissate.
Le Parti firmatarie convengono che, gli arretrati incrementi retributivi da corrispondere ai dipendenti del comparto, vengono elargiti in 10 rate mensili a partire dal mese di marzo 2023, secondo gli importi di seguito riportati.





























































































Par. Mar 2023 Apr 2023 Mag 2023 Giu 2023 Lug 2023 Ago 2023  Set 2023 Ott 2023 Nov 2023 Dic 2023  Tot.
200,00 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 1.607,41
156,00 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 1.253,78
135,00 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 1.085,00
125,00 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 1.004,63
119,00 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 956,41
100,00 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 803,70

Pertanto, con il mese di novembre, spetta ai lavoratori del settore, secondo il livello ed il parametro a cui appartengono, la rata di tali arretrati come indicato nella tabella sottostante.






























Livello Parametro Importo
Quadro 200,00 160,74
156,00 125,38
135,00 108,50
125,00 100,46
119,00 95,64
100,00 80,37

CCNL Enti di ricerca: sottoscritto accordo di interpretazione autentica

Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali sono intervenute sulla corretta applicazione dell’art. 15, co. 9, del CCNL Enti di Ricerca e sperimentazione quadriennio normativo 2002/2005 – 1° biennio economico 2002/2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006

Il giorno 24 Ottobre 2023 ha avuto luogo l’incontro tra l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative per la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per l’interpretazione autentica dell’art. 15, co. 9, del CCNL Enti di ricerca e sperimentazione, quadriennio normativo 2002/2005 – 1° biennio economico 2002/2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006.
Sulla base dei vari contenziosi segnalati le Parti Sociali sono intervenute sulla corretta applicazione dell’art. 15, co. 9, del CCNL Enti di Ricerca e sperimentazione di cui sopra, il quale dispone “9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data”. 
Sulla base di quanto stabilito i “requisiti utili alla valutazione” che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento non vanno confusi con i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva. Per “requisiti utili alla valutazione” si intendono i documenti/attività/progetti ecc. svolti dai candidati nell’espletamento delle mansioni proprie del profilo immediatamente inferiore a quello per cui si concorre che vengono sottoposti alla Commissione ai fini della valutazione del “merito scientifico ovvero tecnologico”. 
Per concorrere alla procedura selettiva occorre essere inquadrati (decorrenza giuridica) nel livello immediatamente inferiore a quello per il quale si concorre in data antecedente alla data di decorrenza giuridica del nuovo inquadramento, ovvero non oltre il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente.