Esonero assunzioni under 36 e lavoratrici svantaggiate: gestione degli adempimenti previdenziali

L’INPS fornisce chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate (INPS, messaggio 10 luglio 2023, n. 2598).

L’INPS torna a occuparsi degli esoneri contributivi previsti dalle Leggi di bilancio 2021 e 2023 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, nonchè per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate.

 

Giovani under 36

 

Si tratta, in questo caso, dell’esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, introdotto dalla Legge di bilancio 2021, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che abbiano meno di 36 anni e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Successivamente, la Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 297, Legge n. 197/2022) ha esteso l’esonero in questione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

 

L’argomento era stato trattato già nella circolare n. 57/2023 e, con il messaggio in oggetto, l’Istituto fornisce alcuni chiarimenti per la corretta compilazione dei flussi Uniemens ai fini della fruizione dell’esonero da parte dei datori di lavoro.

 

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di bilancio 2021.

 

Per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, per i datori di lavoro che operano nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, l’INPS chiarisce che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023

 

I datori di lavoro agricoli possono recuperare l’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 e nell’anno 2023 valorizzando, esclusivamente nelle denunce di competenza di settembre 2023, l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4” nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens.

 

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i <CodAgio> “E3” ed “E4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023. Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, i <CodAgio> “U3” e “U4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

 

Donne lavoratrici svantaggiate

 

L’articolo 1, comma 298, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha stabilito che l’esonero di cui all’articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), trovi applicazione anche per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando altresì il limite massimo di importo fruibile a 8.000 euro annui.

 

Riprendendo le indicazioni già fornite con la circolare n. 58/2023, l’INPS precisa che, anche in questo caso, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano valide le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di bilancio 2021.

 

Per il recupero del pregresso, ugualmente l’INPS rende noto che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

 

I datori di lavoro agricoli utilizzeranno i seguenti <CodAgio>: “3K” – con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 – per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023; “4K” – per le assunzioni /trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 – per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

 

Infine, rettificando parzialmente quanto detto nelle citate circolari sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’INPS precisa che, riguardo alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

 

 

Ebinter Molise: aperto il bando “caro inflazione”

Previsto un contributo pari a 100,00 euro per tutti i lavoratori del settore con ISEE inferiore a 25.000,00 euro 

L’Ebinter Molise ha aperto i termini dal 1° luglio per la partecipazione al Bando “Caro Inflazione” in favore dei dipendenti delle aziende del settore Commercio e del Turismo iscritte agli Enti Bilaterali, con l’obiettivo di sostenere le famiglie a seguito del rialzo dell’inflazione.
Il Bando prevede un contributo pari a 100,00 euro per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e lavoratori a tempo determinato, con un contratto non inferiore a 3 mesi continuativi, che svolgono la propria attività nella Regione Molise, in forza presso datori di lavoro in regola con i versamenti delle quote contributive da almeno 6 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL del Commercio e del Turismo.
Ai fini della partecipazione è necessario che il lavoratore abbia un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro.

CCNL Catering Aereo: nuovi minimi retributivi per i dipendenti del Settore



Con la retribuzione di luglio 2023, nuovi minimi retributivi 


Dal 1° luglio sono in arrivo nuovi minimi retributivi nelle buste paga dei lavoratori del Settore che ha come riferimento il CCNL del Trasporto Aereo che svolgono attività di servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; servizi di manutenzione aeronautica; servizi di gestione aeroportuale; servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); servizi di catering aereo; servizi ATM diretti e complementari e per le aziende che aderiscono alla contrattazione del Trasporto Aereo.




















































Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.824,50 542,70 2.367,20
Quadro B 1.655,57 537,59 2.193,16
Categoria C 1.419,03 537,59 1.956,62
Categoria D 1.189,31 531,59 1.720,90
Categoria E 1.121,73 528,26 1.649,99
Categoria F 1.054,15 524,94 1.579,09
Categoria G 851,41 522,37 1.373,78
Categoria H 763,57 520,51 1.284,08
Categoria I 675,73 518,45 1.194,18

 

CCNL Portieri: avvio del negoziato per il rinnovo

Aspetti normativi ed incrementi economici tra i punti principali dell’incontro 

Si è tenuto martedì 27 giugno 2023 il primo incontro tra Filcams, Fisascat, Uiltucs e l’associazione datoriale Confedilizia per l’avvio della negoziazione finalizzata al rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti da proprietari di fabbricati.
Nel presentare ed esporre la piattaforma unitaria inviata alle associazioni datoriali, le OO.SS. hanno sottolineato l’urgenza di fornire risposte concrete ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati, attraverso una valorizzazione della professione, resa ancora più necessaria dagli eventi intercorsi negli ultimi anni, in primis la crisi pandemica.
I sindacati hanno rappresentato le richieste proposte in merito ad aspetti normativi, incrementi economici ed alla salute e sicurezza dei dipendenti. Confedilizia ha manifestato interesse per alcuni aspetti innovativi della piattaforma riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti ed affrontare le diverse tematiche in maniera strutturata.
Le Parti Sociali hanno concordato infine di procedere attraverso una calendarizzazione di incontri, nei quali verranno affrontati di volta in volta i diversi capitoli della piattaforma. La trattativa proseguirà in modalità mista (presenza e remoto) il 17 luglio, in presenza nella sede di Confedilizia oppure tramite sistema di videoconferenza.

Opzione al sistema contributivo contestuale alla domanda di riscatto: indicazioni operative dall’INPS

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per i casi in cui l’opzione al sistema contributivo sia esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto e i periodi in questione siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione stessa (INPS, messaggio 7 luglio 2023, n. 2564).

L’opzione al sistema contributivo prevista dall’articolo 1, comma 23, della Legge n. 335/1995, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:

 

a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);

 

b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;

 

c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si occupa dei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare), fornendo indicazioni sul processo amministrativo di acquisizione della domanda e sulle modalità di pagamento.

 

Quando sull’applicativo SIN viene acquisita una domanda di riscatto per periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996 e il soggetto non è già titolare di contribuzione anteriore a tale data, se è stata presentata alla medesima data una domanda di opzione al sistema contributivo, allo step di lavorazione “chiusura verifica diritto e completezza” si genera automaticamente un messaggio con la seguente indicazione: “Domanda di riscatto e di opzione al sistema contributivo presentate contestualmente. Si procede con le disposizioni contenute nella circolare n.54/2021”.

 

In tale caso, l’onere del riscatto viene determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo (un mese), necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 e con il calcolo a percentuale (ordinario o “agevolato” a seconda di cosa richiesto in domanda) per il restante periodo.

 

Se il periodo richiesto a riscatto è determinante anche per raggiungere il requisito previsto per poter esercitare l’opzione al contributivo (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996), l’onere verrà definito con il calcolo a percentuale (“agevolato”, se richiesto), eccetto il contributo minimo di un mese necessario ad acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, il solo, come detto, a essere calcolato con il criterio della riserva matematica.

 

Per quel che riguarda le modalità di pagamento, l’Istituto informa che la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, sia per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento.

 

A tal proposito, l’INPS rammenta che il pagamento della quota di onere versata in unica soluzione, relativa ai periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della medesima facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti. Il sistema è stato automatizzato per aggiornare su FELPE l’irrevocabilità dell’opzione al momento della registrazione del pagamento della prima rata.

 

L’Istituto evidenzia anche che il mancato pagamento, a cura dell’interessato, della quota di onere da versare in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.

Fondo Coopersalute: versamento dei contributi entro il 27 luglio 2023 

Corrisposti 30,00 euro mensili e 11,00 euro mensili per i lavoratori a tempo pieno e parziale aderenti a Coopersalute

Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa, Fondo Coopersalute, trasmette a tutti i lavoratori regolarmente iscritti ad esso ed appartenenti ad imprese a cui viene applicato il CCNL Commercio Cooperative, che le comunicazioni riguardanti il mese di giugno 2023 possono esser realizzate sino al 26 luglio 2023, ed altresì che i versamenti delle quote contributive devono esser corrisposte entro e non oltre il 27 luglio 2023.
Per il finanziamento del Fondo deve esser corrisposto un contributo a carico dell’azienda, pari ad:
– euro 11,00 mensili per ciascun lavoratore iscritto ed assunto a tempo pieno e a tempo part-time;
– euro 30,00 mensili per ogni iscritto a titolo di quota una tantum di iscrizione.
Altresì aderiscono a Coopersalute anche i lavoratori dipendenti da imprese del comparto distribuzione cooperativa assunti con contratto di apprendistato a tempo pieno e a tempo parziale.

 

 

 

Fondo Asim: introdotto il Piano Sanitario Straordinario “Emergenza Emilia Romagna e Marche”

Previsto il rimborso di alcune prestazioni sanitarie fino al 31 luglio 2023 per i lavoratori iscritti al Fondo ed i loro familiari

Il Fondo Asim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, a seguito delle alluvioni che hanno interessato le Regioni Emilia Romagna e Marche il 16 maggio 2023, ha introdotto il Piano Sanitario Straordinario “Emergenza Emilia Romagna e Marche”, integrativo rispetto a quello ordinario.
Destinatari del rimborso delle prestazioni presenti nel Piano sono le lavoratrici ed i lavoratori iscritti al Fondo, con copertura attiva nel mese di maggio 2023 e residenti nelle Regioni Emilia Romagna e Marche, nonchè i familiari presenti nel loro nucleo abitativo che abbiano subito danni a seguito dell’alluvione.
Le prestazioni sono valide dal 16 maggio 2023 al 31 luglio 2023 (da intendersi come data di effettuazione della spesa) o fino a esaurimento del budget stanziato e sono gestite esclusivamente in forma rimborsuale direttamente dal Fondo Asim.
Le prestazioni previste dal Piano Sanitario Straordinario sono:
– visite specialistiche e accertamenti diagnostici per i familiari;
– rimborso della franchigia sostenuta dagli iscritti per le visite specialistiche e accertamenti diagnostici effettuate usufruendo del Piano Sanitario Ordinario presso le strutture convenzionate;
– visita psicologica per iscritti e familiari;
– prestazioni di medicina fisica e riabilitativa effettuate da medici specialisti per gli iscritti e i familiari (laserterapia, tecarterapia, magnetoterapia, terapia con ultrasuoni, t.e.n.s., ionoforesi, chinesiterapia, idrochinesiterapia, rieducazione motoria);
– acquisto o noleggio di ausili socio sanitari (apparecchi ortopedici, tutori, protesi acustiche, stampelle/deambulatori, sedie a rotelle, affitto di letti meccanici);
– occhiali da vista, lenti e lenti a contatto saranno rimborsate nella misura del 70% della spesa.
Si precisa che non è richiesta la prescrizione medica per poter usufruire delle prestazioni e non è prevista l’applicazione di franchigia. 
Per permettere anche al nucleo abitativo di usufruire delle prestazioni previste dal Piano Sanitario Straordinario è necessario caricare sul Portale S.I.Asim, nella sezione “Elenco file allegati” presente in area riservata, l’autocertificazione del nucleo abitativo debitamente compilata.

Lavoratori migranti, adottate le Linee Guida sulla formazione all’estero

Pubblicati i documenti dedicati alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 luglio 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato le “Linee Guida dedicate alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero”, approvate da una Conferenza di Servizi che ha coinvolto tutte le istituzioni interessate. Il documento è stato anche pubblicato sul sito istituzionale.

Si tratta di programmi finalizzati all’inserimento  lavorativo in Italia e, come previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione dopo le novità introdotte dal cosiddetto “Decreto Cutro”(D.L. 20/2023 convertito dalla Legge 50/2023), i lavoratori stranieri formati all’estero potranno arrivare in Italia ed essere assunti al di fuori delle quote dei “decreti flussi”. Inoltre, le attività di formazione contribuiranno allo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali nei Paesi di origine.

Le Linee Guida definiscono la platea di soggetti che possono promuovere i programmi di formazione, da soli o in partenariato, prevedendo premialità per il coinvolgimento delle parti sociali e dei Centri provinciali di istruzione degli adulti. Indicano, inoltre, i contenuti essenziali della formazione, che non sarà solo settoriale, ma dovrà prevedere necessariamente anche l’insegnamento della lingua italiana, elementi di educazione civica, nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I programmi saranno valutati in base ai requisiti dei proponenti, alla rilevanza dei percorsi rispetto alla domanda di lavoro  e all’organizzazione delle attività. Queste andranno realizzate in raccordo con le autorità locali, con il supporto della rete diplomatico-consolare, anche prestando attenzione alla vocazione produttiva dei territori coinvolti.

Le richieste di approvazione dei programmi di formazione, compilate secondo i modelli allegati alle Linee Guida, devono essere presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e saranno valutate da una Commissione interministeriale.

Ebinter Umbria: interventi di sostegno a imprese iscritti e lavoratori



Tra gli interventi alle aziende sicurezza nei luoghi di lavoro e contributo alla stabilizzazione dell’occupazione, mentre tra gli aiuti ai lavoratori aiuto alla genitorialità e sostegni in caso di  invalidità 


L’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria ha previsto nuovi interventi di sostegno per le imprese iscritte e i lavoratori.
Per quanto riguarda le imprese, sono previsti:
– un contributo pari al 50% per un importo massimo di 600,00 euro per interventi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (riservato solamente alle aziende che abbiano sostenuto spese fatturate nell’anno 2023 per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro);
– un contributo stabilizzazione occupazione di 1.500,00 euro in caso di trasformazione di un contratto a termine in tempo indeterminato e assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia superato il quarantesimo anno di età.
Per i lavoratori, invece, sono previsti:
– un contributo pari a 200,00 euro per un figlio, 300,00 euro per due figli; 450,00 euro oltre due figli come supporto alla genitorialità;
– un contributo pari al 50%, fino ad un massimo di 200,00 euro, per l’acquisto di pc/portatile/tablet;
– un sostegno pari a 500,00 euro per il figlio con invalidità (almeno del 67%) permanente o di grave entità;
– un sostegno pari a 400,00 euro per il lavoratore con invalidità permanente di almeno il 67%.
 Le domande possono essere inviate, entro il 30 settembre, tramite la piattaforma dell’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria.

Gestione separata INPS: l’invito all’iscrizione mediante app per autonomi e parasubordinati

Ai lavoratori parasubordinati e ai lavoratori autonomi professionisti l’INPS invierà una comunicazione informativa mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invito a regolarizzare l’iscrizione alla Gestione separata qualora la stessa non risulti esistente (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2535).

Obbligati all’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, ai sensi dell’articolo 2, commi 26 e 27, della Legge n. 335/1995, sono sia i lavoratori parasubordinati – per i quali l’obbligo contributivo è posto in capo al committente – sia i lavoratori autonomi professionisti, ovvero i soggetti che producono reddito derivante dall’esercizio di attività di arti e professioni.

 

L’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo coincidono con la data di effettivo inizio dell’attività ma, nel caso in cui risulti assente una specifica istanza di iscrizione, potrebbero verificarsi conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

 

Ciò potrebbe accadere perchè, in mancanza della suddetta iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.

 

Proprio per scongiurare tali incongruenze, l’INPS sta predisponendo l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione alla Gestione separata, con un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa. La comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica.

 

Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati” per quanto riguarda i parasubordinati.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda poi che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS).

 

In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra le altre informazioni, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.