CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico


CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico



Firmato l’accordo economico per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini


L’accordo si applica dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024 ai rapporti di lavoro in corso alla data di ottobre 2022 e instaurati successivamente.


In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni e per mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:



































































LIVELLI

PARAMETRI


AUMENTI

AUMENTI

NUOVI MINIMI

NUOVI MINIMI

Complessivo 01/10/2022 01/01/2023 01/10/2022 01/01/2023
VII 200 184,00 120,00 64,00 1.911,96 1.975,96
VI 180 165,60 108.00 57,60 1.720,46 1.778,06
V 150 138,00 90,00 48,00 1.433,98 1.481,98
IV 140 128,80 84,00 44,80 1.338,37 1.383,17
III 130 119,60 78,00 41,60 1.242,78 1.284,38
II 117 107,64 70,20 37,44 1118,50 1.155,94
I 100 92,00 60,00 32,00 955,99 987,99


Le parti convengono che il presente accordo sia immediatamente efficace unicamente per quanto qui previsto, senza che da ciò possa derivare una qualunque interruzione della trattativa sindacale nella più ampia condivisione della necessità di addivenire appena possibile alla sottoscrizione di un accordo di rinnovo integrale del contratto collettivo oggetto di trattativa.

Maggiorazione dell’indennità di presidenza per il personale del comparto della PCM


L’Inps fornisce istruzioni alle Strutture territoriali sulla valutazione nel TFS della maggiorazione dell’indennità di presidenza prevista per il personale del comparto della PCM (Circolare 11 ottobre 2022, n. 112).

In seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale CCNL 2006-2009) l’incremento di detta indennità viene attuato utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza già destinata alla corresponsione dei compensi accessori.
La maggiorazione, inoltre, concorre alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita con il criterio del pro rata. La particolare modalità di valorizzazione della maggiorazione aveva indirizzato l’Istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri, a sospendere la valutazione di tale incremento nel calcolo della prestazione.
Il Ministero del lavoro, riguardo all’articolo 24 del CCNL 2006-2009 e all’applicazione del criterio pro rata ai fini del TFS, ha precisato che, in linea con il parere espresso dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, “sembra non esservi alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»”.
Dunque, considerato che tale indennità viene già valorizzata parametrata su 36 ore lavorative e non su 38, non si rinvengono motivi ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Ai fini della corretta applicazione della previsione contrattuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i dipendenti destinatari del beneficio e che risultino cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (CCNL 2006-2009), provvede a inviare alla Struttura territoriale INPS competente una scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.

CEIV: Contributi alla Cassa Edile di Padova



La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022


Contributi per la provincia di Padova dall’1/10/2022
















































Tipo contributo

Aliquote contributive a carico imprese

Aliquote contributive a carico operai

Totale aliquote

1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale 0,22% 0,22% 0,44%
2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale 0,61% 0,61% 1,22%
3. Fondo Assistenza 1,875% 0,375% 2,25%
4. Fondo Formazione e Sicurezza 1,000% 1,000%
5. Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile 3,98% 3,98%
6.Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
7. Contributo Associazione Sicurezza Costruzioni del Veneto 0,055% 0,055%
8. Fondo incentivo all’occupazione 0,10% 0,10%
TOTALE 8,04% 1,21% 9,25%













Tipo contributo

Aliquote contributive a carico imprese

Aliquote contributive a carico operai

Totale aliquote

Contributo Fondo Sanitario Nazionale Operai 0,60 0,60%
Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati 0,26% 0,26%


 

Firmato il CCNL Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri



Firmato il 7 ottobre 2022, tra l’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali competenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri condecorrenza 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018


Campo di applicazione
Il CCNL 7/10/2022 si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Durata e decorrenza
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell’amministrazione mediante pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall’amministrazione entro trenta giorni dalla data di stipulazione.


Copertura economica
A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis co. 1 del DLgs n. 165 del 2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni legislative, fermo restando – per il triennio 2019-2021 – quanto previsto in materia dall’art. 1, co. 440, della Legge n. 145/2018.


Stipendi tabellari, inserimento nuovi parametri, incremento dell’indennità di presidenza
Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla allegata Tabella


 


Retribuzione tabellare annua a seguito degli incrementi contrattuali


Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità































































































Categorie

Parametri retributivi

Dall’1/1/2016

Dall’1/1/2017

Dall’1/1/2018

A F9 35.952,72 36.415,92 37.206,72
F8 34.387,32 34.831,32 35.587,32
F7 32.778,32 33.200,72 33.921,92
F6 30.887,00 31.285,40 31.964,60
F5 28.931,51 29.305,91 29.941,91
F4 27.164,60 27.515,00 28.112,60
F3 24.728,79 25.047,99 25.591,59
F2 23.409,40 23.711,80 24.226,60
F1 22.600,56 22.892,16 23.388,96
B F9 24.218,92 24.532,12 25.064,92
F8 23.414,12 23.716,52 24.231,32
F7 22.683,04 22.975,84 23.475,04
F6 21.948,04 22.231,24 22.714,84
F5 20.704,15 20.970,55 21.426,55
F4 19.462,06 19.714,06 20.141,26
F3 18.807,62 19.050,02 19.464,02
F2 18.151,43 18.386,63 18.785,03
F1 17.523,35 17.748,95 18.134,15


A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, la quota base dell’indennità prevista dall’art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009 e l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessano di essere corrisposte come specifiche voci retributive e sono conglobate nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella


Retribuzione tabellare annua a seguito del conglobamento dell’IVC e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009


Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

















































































































Categorie

Parametri retributivi

Retribuzione tabellare dall’1/1/2018

IVC decorrenza 2010

Indennità base conglobata

Nuova retribuzione tabellare

A F9 37.206,72 267,96 5.981,54 43.456,22
F8 35.587,32 256,32 5.981,54 41.825,18
F7 33.921,92 244,32 5.981,54 40.147,78
F6 31.964,60 230,16 5.981,54 38.176,30
F5 29.941,91 215,64 5.981,54 36.139,09
F4 28.112,60 202,44 5.981,54 34.296,58
F3 25.591,59 184,32 5.981,54 31.757,45
F2 24.226,60 174,48 5.981,54 30.382,62
F1 23.388,96 168,48 5.981,54 29.538,98
B F9 25.064,92 180,48 4.873,85 30.119,25
F8 24.231,32 174,48 4.873,85 29.279,65
F7 23.475,04 169,08 4.873,85 28.517,97
F6 22.714,84 163,56 4.873,85 27.752,25
F5 21.426,55 154,32 4.873,85 26.454,72
F4 20.141,26 145,08 4.873,85 25.160,19
F3 19.464,02 140,16 4.873,85 24.478,03
F2 18.785,03 135,24 4.873,85 23.794,12
F1 18.134,15 130,56 4.873,85 23.138,56


A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, sono previsti due nuovi parametri retributivi F10, sia nell’ambito della categoria A che della categoria B, con i valori stipendiali indicati nell’allegata Tabella.


Nuovi parametri retributivi F10 in cat. A e in cat. B


Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

































































Categorie

Parametri retributivi

Retribuzione tabellare

A F10 45.629,03
F9 43.456,22
F8 41.825,18
F7 40.147,78
F6 38.176,30
F5 36.139,09
F4 34.296,58
F3 31.757,45
F2 30.382,62
F1 29.538,98
B F10 31.625.21
F9 30.119,25
F8 29.279,65
F7 28.517,97
F6 27.752,25
F5 26.454,72
F4 25.160,19
F3 24.478,03
F2 23.794,12
F1 23.138,56


Incrementi mensili dell’Indennità di Presidenza


Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità









































































































Categorie

Parametri retributivi

Valore Indennità al 1/1/2016

Incremento dal 1/1/2018

Nuovo valore dell’Indennità di Presidenza

A F10 688,00
F9 676,00 12,00 688,00
F8 676,00 12,00 688,00
F7 676,00 12,00 688,00
F6 676,00 12,00 688,00
F5 676,00 12,00 688,00
F4 676,00 12,00 688,00
F3 635,00 11,28 646,28
F2 629,00 11,17 640,17
F1 629,00 11,17 640,17
B F10 559,77
F9 550,00 9,77 559,77
F8 550,00 9,77 559,77
F7 550,00 9,77 559,77
F6 550,00 9,77 559,77
F5 550,00 9,77 559,77
F4 550,00 9,77 559,77
F3 550,00 9,77 559,77
F2 536,00 9,52 545,52
F1 514,00 9,13 523,13

Rinnovato il CCNL del Noleggio Anav

Siglato il  rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate, scaduto il 31 dicembre 2020.

L’accordo, in attesa di pubblicazione dalle parti, che avrà valenza fino al 31 dicembre 2023, prevede:.


– una somma una tantum di 100 euro per il periodo pregresso da erogare in due tranches di pari importo con le retribuzioni dei mesi di novembre 2022 e maggio 2023;


– un aumento dei minimi tabellari di 90 euro da erogare in tre soluzioni di pari importo con le retribuzioni di ottobre 2022, febbraio e ottobre 2023;


– l’aumento dell’attuale valore del ticket restaurant a 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023 e a 7 euro a partire dal mese di novembre 2023;


– un contributo mensile di 12 euro a partire dal 2023 per il Fondo Tpl salute finalizzato alla definizione di un sistema di sanità integrativa per i lavoratori del settore;


– l’introduzione di uno nuovo elemento retributivo, denominato ERG, pari a 150 euro l’anno e a partire da ottobre 2024, riservato ai soli lavoratori sprovvisti di contrattazione di secondo livello o di trattamenti economici individuali o collettivi integrativi di quanto stabilito dal ccnl di categoria.

INL: competenza a decidere per i ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato


L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce precisazioni sull’individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi avverso atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziari (Nota 2016/2022).


 


Per i ricorsi in questione, occorre privilegiare un criterio che valorizzi la trattazione unitaria del ricorso dinnanzi al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l’atto di accertamento da parte dell’organo ispettivo.
L’INL richiama le istruzioni fornite con lettera circolare del 29.12.2016 nelle parti in cui è stato evidenziato, in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”
Ciò premesso, depongono conclusivamente per l’attribuzione della competenza sul gravame ex art. 16 cit. in favore dell’Ispettorato nel cui ambito provinciale operi l’organo che abbia adottato l’atto di accertamento, tenuto conto altresì della necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento laddove, di contro, la frammentazione del gravame minerebbe in radice l’unitarietà delle valutazioni, nonchè dell’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria riconosciutagli dall’art. 16 cit., a tal fine evitando che lo stesso sia gravato dall’incombente dell’individuazione, di volta in volta, dell’Ispettorato competente a decidere sul gravame.
Laddove il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l’organo accertatore, cui andrà comunicato l’esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.


Codatorialità nelle reti di impresa: impresa referente per comunicazioni di assunzione

Nell’ambito delle reti di impresa, quella individuata come referente per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità, può legittimamente trasmettere le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE pur non rivestendo il ruolo di co-datore dello specifico rapporto di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 10 ottobre 2022, n. 2015)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alle comunicazioni relative ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità nell’ambito dei contratti di rete d’impresa (UNIRETE), e in particolare l’impresa legittimata ad effettuare le comunicazioni.
La norma di riferimento (D.M. n. 205/2021) individua due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro in codatorialità:
– l’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete individuata nell’ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità;
– l’impresa retista alla quale viene imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. Tale impresa ha la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL, l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.
Oltre a queste due figure vi sono, poi, tutte le imprese appartenenti alla rete che assumono il ruolo di co-datore rispetto al rapporto di lavoro oggetto di comunicazione telematica.
L’INL precisa che dal punto di vista normativo non vi sono ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto.
Del resto, il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un’assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto, ma unicamente l’onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.
Dal punto di vista tecnico, osserva l’INL, l’attuale modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1° codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, deve semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, deve necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.
Infine, l’INL precisa, che tra i soggetti che possono essere individuati quali referenti per le comunicazioni telematiche, rientrano anche la cd. “rete soggetto”, in quanto dotata di personalità giuridica propria, autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste.

Firmato l’accordo economico per gli enti aderentin a Federcasa



 


Raggiunto l’accordo economico del contratto collettivo 2019-2021 per i dipendenti delle aziende, società e enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA.


Con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2021, anche a integrale copertura del periodo trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell’importo di Euro 65,00 lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.



































































































LIVELLO

MINIMITABELLARI

PARAMETRO

65 Euro su B1

NUOVO 1 DICEMBRE 2021

Q1 3.134,44 220 105,93 3.240,37
Q2 2.700,91 190 91,48 2.792,39
AS 2.495,46 176 84,74 2.580,20
A1 2.287,54 162 78,00 2.365,54
A2 2.121,59 150 72,22 2.193,81
A3 1.951,35 138 66,44 2.017,79
BS 1.928,34 137 65,96 1.994,30
B1 1.873,97 135 65,00 1.938,97
B2 1.779,45 128 61,63 1.841,08
B3 1.685,47 121 58,26 1.743,73
C1 1.645,47 118 56,81 1.702,28
C2 1.584,64 114 54,89 1.639,53
C3 1.534,83 110 52,96 1.587,79
DS 1.528,83 108 52,00 1.580,83
D1 1.440,32 103 49,59 1.489,91
D2 1.391,88 100 48,15 1.440,03


Le parti convengono che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo sopra richiamato, saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:


– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;


–  1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;


– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023;


Gli importi di cui sopra saranno indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021”, produrranno effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021 e saranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.


Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di Dicembre 2022 per dare avvio alle trattative sul rinnovo contrattuale 2022-2024.


 


Una tantum


Le Parti confermano altresì in favore del personale in forza nelle aziende associate alla data di sottoscrizione del presente accordo, il riconoscimento di un importo Una Tantum.


Tale importo, da intendersi a integrale copertura del periodo trascorso anche a titolo di carenza contrattuale e ciò sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, è pari a € 900,00 lordi, in relazione al parametro B1, detratta l’IVC già corrisposta dalle aziende, e sarà riparametrato sulla base della scala contrattuale applicata.


La somma una tantum sopra richiamata sarà riconosciuta unitamente alle competenze del mese di dicembre 2022.


L’importo a titolo di una tantum è privo di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e verrà corrisposto in misura frazionata/ridotta in relazione all’effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2021 e all’orario di lavoro part-time o full-time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell’erogazione



































































LIVELLO

PARAMETRO

Una Tantum 900 Euro su B1

Q1 220 1466,67
Q2 190 1266,67
AS 176 1173,33
A1 162 1080,00
A2 150 1000,00
A3 138 920,00
BS 137 913,33
B1 135 900,00
B2 128 853,33
B3 121 806,67
C1 118 786,67
C2 114 760,00
C3 110 733,33
DS 108 720,00
D1 103 686,67
D2 100 666,67

INPS: gestioni speciali dei lavoratori autonomi e decorrenza delle pensioni


L’Inps ha fornito indicazioni sulla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivideterminanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa (Circolare 7 ottobre 2022, n. 110).

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.
Relativamente alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.
Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In questi casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.
Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.


Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, il requisito contributivo se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In tali casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità).


Esercizio del diritto di critica: esclusa la giusta causa di licenziamento


L’esercizio del diritto di critica da parte della lavoratrice che esterni la sua contrarietà all’espletamento di un corso di formazione e alle finalità dello stesso non può costituire giusta causa di licenziamento. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 30 settembre 2022, n. 28515.


La Corte d’appello di Napoli dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice, alla quale la società datrice aveva contestato, quale condotta posta a base del recesso, l’esternazione, durante un corso di formazione e alla presenza dei colleghi di lavoro, della sua contrarietà all’espletamento dell’attività di formazione e alle finalità della stessa, in maniera tale da arrecare grave disturbo all’espletamento del corso stesso, nonché l’invito rivolto ai colleghi di lavoro presenti a non subire gli atteggiamenti, a suo dire, inquisitori della società.


I giudici di merito, rilevavano, a fondamento della decisione, che l’episodio contestato all’origine del provvedimento espulsivo non appariva grave sia nella sua portata soggettiva che sotto il profilo oggettivo. Nell’ ambito della valutazione di proporzionalità compiuta, la stessa Corte teneva conto del periodo di servizio prestato dalla dipendente, dell’assenza di precedenti disciplinari, della posizione della dipendente stessa all’interno dell’organizzazione aziendale, delle modalità di commissione delle violazioni e dell’ inesistenza di un danno provocato all’azienda. Ciò posto, giudicava eccessiva la sanzione espulsiva irrogata alla medesima lavoratrice.
Tale decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione dalla società.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che la società ricorrente, da un lato, aveva contestato, nel caso di specie, comportamenti della lavoratrice reputati, di contro, dai giudici di merito non provati o non provati nei termini addebitati e, dall’altro, aveva dedotto che il dovere di collaborazione e di correttezza può ritenersi violato anche quando il dipendente assuma una posizione di aperto contrasto verso il piano organizzativo e di riqualificazione dell’azienda e/o con un corso di formazione per i dipendenti, incitando anche gli altri lavoratori a non collaborare.
Sul punto il Collegio ha osservato che la Corte territoriale non aveva considerato provata una condotta di incitamento, avendo tenuto conto soltanto della condotta che la stessa dipendente aveva riconosciuto, ossia di essersi rivolta agli altri colleghi per esortarli a non subire gli atteggiamenti inquisitori della società nei corsi.


Premesso, dunque, che la società rappresentava i fatti contestati alla lavoratrice in termini difformi da quelli accertati, molto più riduttivamente, dai giudici di merito, i giudici di legittimità hanno ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso. Quest’ultimo, difatti, incentrandosi sull’aver la Corte di merito negato la ricorrenza della giusta causa di licenziamento, da un lato, criticava l’apprezzamento delle circostanze del caso concreto compiuto in secondo grado e, dall’altro, non teneva conto di quanto effettivamente il giudicante aveva reputato provato e, tuttavia, ritenuto insufficiente a fondare una giusta causa di licenziamento.


In proposito è stato ribadito dalla Corte che la giusta causa di licenziamento, quale nozione ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali, delinea un modello generico che deve essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se privo, come nel caso in esame, di errori logici o giuridici.