CCNL Calzature – Industria: presentata la piattaforma

Tra le richieste dei sindacati l’aumento salariale di 260,00 euro al 3°livello, l’incremento del fondo sanitario, dell’elemento di garanzia retributiva e la riduzione dell’orario di lavoro 

Lo scorso 30 novembre la delegazione di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha varato la piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dipendenti delle aziende industriali che producono calzature. A livello economico, tra le richieste principali vi è quella dell’aumento economico per il triennio 2024-2026 di un importo pari a 260,00 euro lordi al 3°livello da riparametrare. Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, si  richiede un aumento di 3,00 euro per ogni dipendente iscritto al fondo integrativo sanitario Sanimoda  e pertanto la quota dovrebbe aumentare da 12,00 euro a 15,00 euro oltre ad altri 2,00 euro per l’introduzione della prestazione della LTC (non autosufficienza), invece per quanto riguarda il fondo previdenziale integrativo Previmoda è stato chiesto l’aumento del contributo a carico delle aziende.
Sulla contrattazione di  secondo livello si vorrebbe incrementare l’elemento di garanzia retributiva (per le aziende che non praticano la contrattazione di secondo livello)  da 300,00 euro annui a 500,00 euro annui, modificandolo in elemento perequativo.
Dal punto di vista normativo, i sindacati richiedono la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, un miglioramento delle condizioni sulla flessibilità e sul part-time volontario, oltre a una disciplina all’interno del contratto sul lavoro agile.
Per quanto riguarda il tema della malattia, si richiede una maggiore salvaguardia per i lavoratori sottoposti a terapia salvavita e malattie degenerative si chiede. Nello specifico, una maggiore salvaguardia contrattuale, l’aumento del trattamento economico e dei termini per la conservazione del posto di lavoro per le malattie lunghe; l’introduzione di un permesso specifico per patologie invalidanti legate al ciclo mestruale.

CCNL Cuoio e Pelli Industria: con la retribuzione di dicembre nuovi minimi retributivi



Con la busta paga di dicembre minimi aggiornati


Con l’ipotesi di rinnovo del 25 maggio 2023 sono stati indicati nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la retribuzione di dicembre 2023 per le lavoratrici ed i lavoratori delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di: pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci etc.) – valigie e bauli – cinture e cinturini in genere – cartelle e sottobracci – articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar etc.) – sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo – sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi – guarnizioni e articoli tecnici di cuoio – cinghie di trasmissione e per i dipendenti delle aziende industriali che producono ombrelli e ombrelloni. Nelle tabelle riportate di seguito la nuova retribuzione relativa al settore pelletteria e ombrelli.

Minimi per il Settore Pelletteria





























Livello Minimo
6 2.260,15
6 Quadro 2.260,15
5 2.046,42
4 Super 1.917,47
4 1.873,70
3 1.791,70
2 1.700,58
1 1.311,66

Minimi per il Settore Ombrelli























Livello Minimo
6 2.206,82
5 1.980,18
4 1.837,11
3 1.745,86
2 1.656,64
1 1.285,11

 

Supporto per la Formazione e il Lavoro: le nuove funzionalità per le APL

Illustrate le modifiche alla piattaforma SIISL che hanno l’obiettivo principale di aumentare l’efficienza delle Agenzie per il Lavoro (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4271).

L’INPS ha comunicato il rilascio di alcune nuove funzionalità della piattaforma SIISL che hanno l’obiettivo principale di aumentare l’efficienza delle Agenzie per il Lavoro (APL) per la gestione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ampliando la visibilità cross dei dati delle diverse filiali e che introducono nuovi strumenti di supporto che facilitano l’interazione tra operatore e piattaforma. Ulteriore obiettivo è quello di consentire il tracciamento dei feedback su colloqui intercorsi con il candidato, fino all’assunzione.

Le nuove funzionalità

Utenza Master – gestione centralizzata: consente a un utente “master” la possibilità di creare utenti “super”. Gli utenti “Master” e “Super” hanno la facoltà di visualizzare dati cross-filiale relativamente alle filiali per cui risultano essere abilitati dai sistemi ANPAL, ovvero:

– lista aggregata dei Cittadini di tutte le sedi dell’APL (esportabile su file);
– lista aggregata delle Manifestazioni di interesse in tutte le sedi dell’APL (esportabile su file);
– lista aggregata delle offerte di lavoro esposte da tutte le sedi dell’APL.
 Sia l’utente “Master” che l’utente “Super” possono decidere, all’accesso in piattaforma, se operare per cross-filiale oppure per singola filiale.

Strumenti di facilitazione per la ricerca e selezione di nominativi ed export su excel: consente all’operatore APL l’applicazione di ordinamenti/filtri/campi di ricerca nella sezione Cittadini (ad esempio Età massima/minima, Livello istruzione minimo, Parole chiave), quindi di esportare la lista in file excel; consente al cittadino la possibilità di esportare in formato PDF il PAD sottoscritto sul SIISL.

Annotazioni (tracciamento produttività): questa funzionalità consente di visualizzare gli esiti dei colloqui od altre attività di lavorazione della posizione del “candidato”, utile anche per verificare l’efficacia delle offerte di lavoro pubblicate dalle APL e, quindi, della piattaforma SIISL nel complesso. Questa funzionalità, che viene mantenuta sul sistema, senza essere propagata ad altri sistemi, è aggiuntiva e non sostitutiva di quella di “Comunicazione rifiuto dell’offerta” che invece è trasmessa agli altri sistemi e deve essere utilizzata per consentire la corretta gestione della misura SFL.

Invio report giornaliero: ricezione per l’operatore “super” di un report giornaliero cross-filiale contenente una sintesi delle liste aggregate.

Configurazione APL: possibilità per l’operatore “super” di configurare le APL che possono essere selezionate dal cittadino in fase di compilazione del PAD (attualmente sedi associate all’operatore in ANPAL). Tale funzionalità è utile per le APL con più filiali ravvicinate su territorio metropolitano, per distribuire i carichi di lavoro ed evitare in tal modo uno sbilanciamento tra filiali.

L’INPS, inoltre, prevede che nei prossimi giorni saranno rilasciate ulteriori funzionalità.

CCNL Commercio (Anpit-Cisal): con dicembre prestazioni welfare ai lavoratori



Corrisposti strumenti di welfare aziendale entro il 31 dicembre 


Il 22 settembre 2023, Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica, Cisal-Terziario e Cisal hanno sottoscritto il CCNL Commercio (Anpit-Cisal), applicato ai dipendenti dei settori del commercio.
La disciplina collettiva contrattuale, prevede all’art. 210 denominato “Welfare Contrattuale, importi e condizioni” l’erogazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di prestazioni welfare da parte delle aziende di comparto a favore dei propri dipendenti, come riportato nella tabella sottostante.














Livello Dal 2023
Dirigente 1.200,00/anno (in quote mensili maturate di 100,00 euro)
Quadro 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita 250,00/anno (in quote mensili maturate di 20,83 euro)

Tali prestazioni sono elargite al personale in forza e che abbia superato il patto di prova all’atto dell’accredito di queste, secondo le modalità definite dalle imprese. Per la corresponsione, la frazione di mese che supera i 14 giorni viene considerata come mese intero.
Gli importi di cui trattasi si intendono distinti e non assorbibili ad altri servizi welfare versati dalle aziende e sostitutivi del Premio di Risultato, considerandoli quindi aggiunti agli altri servizi già presenti.
Coloro a cui è destinato il welfare aziendale sono tutti i lavoratori indipendentemente dal loro inquadramento o dal tipo di contratto di lavoro subordinato se a tempo indeterminato o determinato, oppure se a tempo pieno o part-time, purché abbiano prestato attività lavorativa per almeno 20 ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori che prestano attività in modalità agile. E’ inoltre compreso il personale in astensione obbligatoria o in congedo parentale, mentre invece vengono esclusi i tirocinanti, gli stagisti ed i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Tali servizi sono indirizzati sia al lavoratore che al proprio nucleo familiare nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, fermo restando che la destinazione del welfare è scelta dal dipendente interessato tra una delle esemplificazioni previste.
I valori del welfare comprendono eventuali ritenute previdenziali o fiscali a carico dell’azienda. Di conseguenza, in caso di un futuro diverso trattamento previdenziale o fiscale, questa s’impegna a garantire a tutti i dipendenti nessuna variazione di costo.
Altresì non sono né divisibili o frazionabili, né rimborsabili e né cedibili, salvo la possibilità di destinarli alla Previdenza Complementare da parte del lavoratore.
La loro fruizione deve avvenire entro 12 mesi dalla messa a disposizione al fine di evitare il superamento dei limiti di utilizzo previsti dalla legge.
Per questo, previo accordi di secondo livello, decorso il termine, non si può più beneficiare di questi, non percependo pertanto, alcun rimborso né tardiva prestazione sostitutiva.

Collaboratori sportivi e dipendenti pubblici: slitta il termine di invio dell’Uniemens

Entro il 7 dicembre 2023 dovranno essere trasmessi i flussi Uniemens di competenza di ottobre 2023 relativamente ai collaboratori sportivi, compresi quelli che svolgono attività di carattere amministrativo gestionale, e ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzati a svolgere attività retribuita nell’ambito dello sport (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4268).

Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione separata INPS.

 

Per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a prestare la attività retribuita nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro (per i quali si applica lo stesso regime dei volontari), i compensi percepiti devono essere sottoposti a contribuzione previdenziale così come previsto per le prestazioni sportive e il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

 

L’insorgenza dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata scatta al superamento dell’importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000 euro annui.

 

Con il precedente messaggio n. 4012/2023, l’INPS aveva comunicato che, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, relativamente ai compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023”, il versamento della contribuzione poteva essere effettuato entro il 30 novembre 2023 “contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens”.

 

Ebbene, in parziale rettifica a quanto sopra, nel nuovo messaggio in oggetto l’Istituto rende nota la proroga del termine del 30 novembre al 7 dicembre 2023 ma solo per quanto riguarda l’adempimento connesso all’invio dell’Uniemens e non al versamento dei contributi che, invece, rimane fissato al 30 novembre 2023.

 

Pertanto, per effetto della modifica apportata alla scadenza in argomento, per i compensi effettivamente erogati alle descritte categorie di lavoratori nel periodo di competenza di “ottobre 2023” la trasmissione dei flussi Uniemens può essere effettuata entro il 7 dicembre 2023.

Assidai: nuovo portale online per i manager che vogliono iscriversi per la prima volta al Fondo

Fino al 30 novembre 2023 è possibile comunicare al Fondo eventuali cambi di Piano Sanitario

Assidai, Fondo di assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenti Aziende Industriali, ha informato i manager, quadri e consulenti, che è stata inviata specifica comunicazione relativa al Rinnovo 2024 a tutti coloro che sono iscritti ai Piani Sanitari Individuali e ai Piani Sanitari Familiari. In contemporanea ha comunicato che è online il nuovo portale Assidai dedicato ai manager, quadri e alle alte professionalità che vogliono iscriversi per la prima volta al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di emanazione Federmanager, che si prende cura dei dirigenti e delle loro famiglie nei momenti più delicati della loro vita da oltre 30 anni.
Al fine di garantire a tutti la possibilità di leggere con attenzione la comunicazione, sono stati differiti al 30 novembre 2023 i termini per comunicare al Fondo eventuali cambi di Piano Sanitario o per richieste di informazioni relative alla propria iscrizione.
I Piani Sanitari Assidai dedicati alle persone sono vari; la scelta di uno piuttosto che l’altro risiede prima di tutto in quelle che sono le esigenze e le necessità di ogni singola persona e della propria famiglia. Si precisa che le prestazioni per la non autosufficienza (Long Term Care) sono incluse in tutti i Piani Sanitari senza alcun contributo aggiuntivo.

CCNL Rai: stabilito il Premio di Risultato per il 2024

Definite le modalità di erogazione del Premio di Risultato relativamente all’esercizio 2024 per i dipendenti della Rai

E’ stato sottoscritto il 27 novembre da Rai-Radiotelevisione italiana e dalle OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Libersind-Confsal il verbale di accordo che disciplina l’erogazione del Premio di Risultato relativo all’esercizio 2024 per tutti i quadri, impiegati ed operai dipendenti della Rai.
Innanzitutto, viene definito il valore teorico complessivo del Premio di Risultato pari a 1.579,27 euro lordi riferiti al 4° livello, fermo restando che presupposto per l’erogazione è il raggiungimento nel bilancio di un valore positivo.
La misura individuale del premio è determinata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:
– assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze nel mese di 3 giomi: riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze nel mese superiori ai 3 giorni: riduzione di un dodicesimo del premio annuo.
La misura individuale del premio è comunque corrisposta senza riduzione ai lavoratori che nel corso dell’anno solare hanno effettuato assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni annui.
Non rientrano nel computo delle assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le ex festività soppresse, la maternità, l’allattamento, il congedo per malattia del bambino, i permessi per portatori di handicap, per donazione di sangue e midollo osseo, l’infortunio sul lavoro, le giornate di assenza per terapie collegate ad uno stato di invalidità di almeno il 51%, i periodi di licenza per lutto e per matrimonio, le giornate di permesso sindacale e le giornate di permesso previste dalle disposizioni di legge per lo svolgimento di attività di volontariato per la protezione civile, i permessi retribuiti e riposi compensativi previsti dalle disposizioni di legge per I’ adempimento di funzioni presso i seggi elettorali, i permessi esame.
Viene erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. Per il personale a tempo determinato che sia stato utilizzato nel corso dell’esercizio di riferimento la misura individuale per i singoli lavoratori viene determinata riproporzionando la somma massima (1.579,27 euro lordi al 4°livello) per i mesi di impegno con contratto a termine effettuati nell’anno solare e valutando le assenze intervenute nello stesso anno sulla base dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
Viene specificato anche che i lavoratori con trattamento fiscale agevolato possono richiedere la conversione delle somme nella misura del 50% o del 100% dell’importo in beni e servizi inclusi nel “Piano di welfare”. 
Viene inoltre confermata la cifra a titolo di welfare pari a 250,00 euro a titolo welfare, utilizzabile sulla piattaforma informatica.

Agricoltori autonomi: implementato il Cassetto Previdenziale del Contribuente

La posizione contributiva relativa agli agricoli autonomi è stata resa disponibile nel Cassetto Previdenziale del Contribuente (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4255).

Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rientra anche la realizzazione del “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura” che prevede la reingegnerizzazione del canale di comunicazione tra l’INPS, i contribuenti del settore agricolo e i loro intermediari, estendendo agli stessi l’utilizzo del Cassetto Previdenziale del Contribuente, destinato ad accogliere gradualmente tutte le tipologie di posizioni contributive afferenti alle diverse gestioni.

 

Dopo una prima fase in cui è avvenuta la migrazione delle funzioni e delle informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, con il messaggio in oggetto l’INPS rende noto che anche per la posizione agricola autonoma è stata realizzata la medesima integrazione, per cui le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni attualmente esistenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sono disponibili accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente.

 

In particolare, selezionando la posizione contributiva agricola autonoma di interesse, è possibile accedere in un unico ambiente, ai dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva di informazioni inerenti a una determinata posizione aziendale di Coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale (CD/IAP) quali: dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l’azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc.

 

Nella sezione “Telematizzazione” del Cassetto Previdenziale del Contribuente, è possibile trasmettere le istanze relative alle richieste di rimborso, compensazioni contributive, rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensione in precedenza disponibili nella sezione “Domande Telematiche” del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi, così come le istanze che erano presenti nella sezione “Comunicazione Bidirezionale” come, ad esempio, la domanda di riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro (art. 23-bis del D.L. n. 48/2023).

 

Sempre nella medesima sezione “Telematizzazione”, oltre a inserire nuove istanze, si può entrare nello storico delle domande già presentate in precedenza.

 

L’INPS ricorda poi che, per l’area agricola, sono abilitati alla funzione i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti, i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e i loro intermediari, purché provvisti di delega.

CCNL Credito: prorogato il Protocollo d’intesa a favore delle donne vittime di violenza

Prorogato per un ulteriore biennio il Protocollo d’Intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza 

Il 23 novembre 2023, successivamente al rinnovo del CCNL, Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto la proroga per un ulteriore biennio del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2019 e rinnovato il 25 novembre 2021, volto a favorire il rimborso dei crediti a favore delle donne vittime di violenza di genere.
Nello specifico, l’accordo prevede che le banche e gli intermediari finanziari aderenti possano concedere  alle donne inserite nei “percorsi di protezione” relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi.
La sospensione non determina l’applicazione di commissioni e interessi di mora per il periodo di sospensione e durante tale periodo il beneficiario può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione e comporta corrispondente l’allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Ai fini di tale richiesta, il soggetto beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
– domanda di accesso, tramite l’apposito Modulo 1, allegato al presente Protocollo;
– certificazione dell’inizio del “percorso di protezione” con l’indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.

Riconoscimento della pensione anticipata e dell’APE sociale: i chiarimenti 

Arrivano le indicazioni sul riconoscimento dell’accesso ai due istituti da parte dei lavoratori precoci e dei disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4192).

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, l’INPS ha fornito indicazioni sulla possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale (articolo 14, comma 3, D.L. n. 104/2020) e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, Legge n. 178/2020, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Inoltre, per i precoci in stato di disoccupazione, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), Legge n. 232/2016.

In particolare, l’INPS sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme, rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della Legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Inoltre, l’articolo 1, commi 179 e 199 della Legge n. 232/2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato. Pertanto, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e di cui all’articolo 4 del D.L. n. 4/2019, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019.

Infine, l’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.