CCNL Alimentari Piccola Industria: aggiornamento elemento di garanzia retributiva 



Con la retribuzione del mese di novembre vengono erogati i nuovi importi dell’emolumento


A partire dal 1° novembre 2023, le imprese del settore alimentare che non riescono ad individuare parametri da migliorare o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio, erogano l’elemento di garanzia retributiva. Gli importi vengono riconosciuti per 12 mensilità e sono compresivi dell’incidenza su tutti gli Istituti contrattuali e di legge, compreso il Tfr. A beneficiare dell’elemento di garanzia retributiva sono i dipendenti che lavorano presso le aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali. Gli importi relativi all’elemento di garanzia retributiva, indicati all’interno dell’Ipotesi di Accordo del 12 luglio 2021, sono riportati nella tabella di seguito, variati rispetto a quelli che vengono riconosciuti fino al 31 ottobre 2023.
































Livello  Importo dall’1/11/2023
Quadri 41,97
1 41,97
2 36,49
3 30,10
4 26,46
5 23,73
6 21,90
7 20,07
8 18,25

 

EBT Sondrio: erogati contributi per materiale scolastico ai dipendenti del settore turismo e terziario

Stanziati contributi scolastici per i figli di lavoratori aderenti all’Ente Bilaterale

Contributo acquisto Materiale Didattico Scuole Elementari (Primarie)
Ai lavoratori delle aziende aderenti da almeno tre mesi all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio, che abbiano figli iscritti alla Scuola Primaria di Primo Grado (Elementare) Pubblica ed in regola con i versamenti, viene elargito un contributo pari al 50% delle spese nette sostenute per il materiale didattico richiesto dalla scuola elementare fino a massimo di euro 50,00 annui.
Qualora lo scontrino fiscale rilasciato per le medesime spese comprenda altre voci rispetto a quelle previste, devono evidenziarsi solo quelle relative al sussidio.
Le domande per il contributo vengono raccolte cronologicamente e fino ad esaurimento di quanto stanziato, e devono essere presentate dal 1°settembre 2023 al 31 ottobre 2023.
Per le cosiddette “Scuole senza zaino” deve aggiungersi:
– la documentazione comprovante il tipo di scuola (Regolamento o Riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito);
– l’autocertificazione del genitore delegato ad acquisire gli importi, indicante la motivazione e da chi è stato delegato;
– la copia del bonifico al genitore delegato, con la causale de versamento per acquisto materiale didattico.
Libri di Testo Scuole Medie
Ai lavoratori delle aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio da almeno tre mesi, che abbiano figli iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado (Medie) Pubblica, ed in regola con i versamenti, viene elargito un contributo pari al 50% delle spese nette sostenute per l’acquisto dei libri di testo, fino ad un massimo di euro 100,00 annui. Le domande per il contributo, vengono raccolte cronologicamente e fino ad esaurimento di quanto stanziato, e devono essere presentate dal 1°settembre 2023 al 31 ottobre 2023.
Libri di Testo Scuole Superiori
Ai lavoratori delle aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio da almeno tre mesi, che abbiano figli iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado (Superiori) Pubblica, ed in regola con i versamenti, viene elargito un contributo pari al 50% delle spese nette sostenute per l’acquisto dei libri di testo, fino ad un massimo di euro 100,00 annui. Le domande per il contributo, vengono raccolte cronologicamente e fino ad esaurimento di quanto stanziato, e devono essere presentate dal 1°settembre 2023 al 31 ottobre 2023.
Borsa di Studio Frequenza Universitaria – Iscrizione al 2° anno
Ai dipendenti o ai loro figli aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio da almeno tre mesi e in regola con i versamenti delle quote contributive che abbiano superato tutti gli esami del primo anno e che si siano iscritti al secondo anno universitario 2023-2024, viene riconosciuta una borsa di studio unica per candidato. L’importo del contributo risulta essere pari ad euro 700,00, e le richieste per accedervi vengono accolte secondo un ordine cronologico e fino ad esaurimento degli stanziamenti.
Borse di Studio per Laurea
Ai dipendenti o ai loro figli, aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio da almeno tre mesi e in regola con i versamenti delle quote contributive che abbiano superato con profitto i corsi regolari di studio presso gli Istituti Universitari e conseguito la laurea nell’anno in corso, viene riconosciuta una borsa di studio unica per candidato (di natura triennale o quinquennale). L’importo del contributo è essere pari ad euro 1.000,00, e le richieste per accedervi vengono accolte secondo un ordine cronologico e fino ad esaurimento degli stanziamenti.
Contributo Trasporto Scolastico
Ai dipendenti del settore Commercio o Turismo della Provincia di Sondrio assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo lavorativo di almeno 3 mesi all’anno (periodi cumulabili), per il trasporto scolastico dei figli che frequentano le Scuole Pubbliche (esclusi gli Atenei), viene corrisposto un contributo le cui domande devono esser presentate dal 1° settembre 2023 al 31 ottobre 2023, accolte in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Questo non può esser richiesto se è stato già ottenuto da un altro Ente, Comune, Regione, Stato, ecc.
I sussidi ed i contributi vengono attribuiti in base al numero di protocollo fino ad esaurimento dei fondi o in presenza di particolari requisiti richiesti (votazione per borse di studio). Ai fini della validità della domanda non devono passare 6 mesi dalla data dell’ultima fattura o ricevuta. La Commissione Sussidi e Contributi dell’Ente Bilaterale, al ricevimento delle domande, provvede all’analisi ed all’eventuale erogazione del contributo.
Da ultimo, l’Ente comunica che non vengono ammesse domande incomplete oppure prive degli elementi richiesti nei singoli regolamenti dei relativi sussidi e contributi, ed altresì che devono esser inviate entro e non oltre i termini previsti.

Ebinter Bari: previsi rimborsi per le spese scolastiche

Dal 23 ottobre è possibile richiedere un rimborso di 150,00 euro per coloro che hanno sostenuto spese scolastiche per le scuole secondarie

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bari ha stanziato le risorse per sostenere parte del costo dell’istruzione dei figli dei lavoratori della provincia di Bari. Dal 23 ottobre al 31 dicembre 2023 è, infatti, prevista la possibilità di inoltrare la richiesta di erogazione di rimborsi del valore di 150,00 euro ciascuno per le famiglie o i singoli lavoratori che hanno sostenuto o andranno a sostenere spese scolastiche per le scuole secondarie per l’anno scolastico 2023/2024. Requisito richiesto è essere lavoratori dipendenti rientranti nel campo di applicazione del CCNL Terziario–Confcommercio, appartenenti ad aziende iscritte da almeno tre mesi ed in regola al momento di presentazione della domanda da parte del dipendente.
Tale misura ha come obiettivo quello di aiutare le famiglie in un periodo storico in cui vi è un costante aumento del costo della vita. 

Studenti vittime di infortuni, pubblicato il decreto attuativo

Il provvedimento definisce i requisiti e delle modalità di accesso al Fondo per i familiari e la quantificazione del sostegno economico (D.M. 25 settembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre il decreto recante la Definizione dei requisiti e delle modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato.

Il provvedimento è composto di 7 articoli e garantisce un sostegno economico fino a 200.000 euro per ciascun infortunio mortale esenti da tassazione ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente (articolo 1).

Le somme erogate sono cumulabili con l’assegno una tantum dell’INAIL per gli assicurati (articolo 2).

Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 (2 milioni l’anno a partire dal 2024) per poter accogliere le domande di sostegno economico da parte dei familiari di studenti vittime di infortuni occorsi a partire dal 2018.

I familiari superstiti

Il sostegno economico spetta con parità di diritto (articolo 3): al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione; ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi. In mancanza dei soggetti indicati gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell’evento lesivo.

In mancanza anche di questi ultimi, gli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima dell’evento lesivo. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

Le modalità di accesso

Il sostegno economico viene erogato, previa istanza, entro 30 giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative (articolo 4). In attesa della predisposizione da parte dell’INAIL dell’apposito servizio per la presentazione con modalità telematica, l’istanza deve essere presentata all’Istituto o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.

Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto, l’istanza dovrà essere presentata, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. L’istanza deve essere formulata, mediante la modulistica allegata al decreto.

 

 

 

CCNL Panifici (Federpan.): scatta da ottobre un aumento retributivo mensile di 50,00 euro

L’importo stabilito è uguale per tutte le categorie ed i livelli contrattuali dei lavoratori dipendenti

Con comunicato diffuso nei giorni scorsi la Federazione Italiana Panificatori, Pasticceri ed affini ha reso noto che la Commissione Nazionale di Indirizzo e Programmazione, nel corso della riunione del 27 settembre, ha dato il via libera all’aumento retributivo di 50,00 euro lordi mensili, a partire dalle retribuzioni del mese di ottobre. L’importo è uguale per tutte le categorie ed i livelli contrattuali dei lavoratori dipendenti. Nello specifico l’importo è da considerare un’erogazione assorbibile dai futuri aumenti contrattuali ancora da definire, e dovrà essere inserito nella busta paga sotto la voce “superminimo assorbibile da futuri aumenti contrattuali”. 
L’aumento in questione era stato già discusso e deliberato dall’Assemblea Ordinaria Federale del 25 giugno e motivato dalla necessità di un adeguamento anche parziale delle retribuzioni, per venire almeno parzialmente incontro ai lavoratori del settore che, a causa dell’inflazione, avevano visto fortemente ridotto il loro potere d’acquisto. 

La Commissione Nazionale, con questo primo incremento contrattuale, ha ritenuto di dover dare un primo segnale di attenzione ai propri collaboratori. L’Assemblea Ordinaria federale aveva invece rinviato l’applicazione dell’incremento in questione, dando mandato alla Presidenza di verificare un eventuale avvio di trattativa di rinnovo entro il mese di settembre. Non essendosi verificata tale condizione, la Commissione Nazionale ha dato il via libera all’erogazione dell’aumento in questione. 

CCNL Vigilanza Privata: incontro al Ministero del Lavoro

Incontro tra sindacati e associazioni datoriali sulla necessità di adeguare gli stipendi 

A seguito della richiesta dei sindacati stipulanti il CCNL applicabile ai dipendenti di Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra le sigle sindacali e l’associazione datoriale al fine di discutere sulle condizioni retributive dei lavoratori del settore, considerate troppo inferiori alla media e previste nell’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 30 maggio.
Le richieste dei sindacati, durante l’incontro, sono state:
– la necessità di assicurare un aumento contrattuale, in primis adeguando le retribuzioni del livello D dei servizi di sicurezza in linea con i recenti pronunciamenti e indirizzi formulati;
– la necessità di riadeguare le retribuzioni delle guardie giurate;
– valutare la possibilità di procedere ad ulteriori aumenti contrattuali con gradualità.

Flussi, semplificata la generazione del codice fiscale per i lavoratori stranieri

Dal 25 settembre è operativa la nuova funzionalità telematica di rilascio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 18 ottobre 2023).

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale per le politiche migratorie del Ministero dell’interno ha fornito alcune indicazioni operative sulla generazione del codice fiscale provvisorio sul sistema SPI 2.0 tramite propria circolare n. 5467/2023. A rilanciare la notizia è stato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (sito istituzionale del Ministero dell’interno) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell’avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio.

Cessa, pertanto, la procedura per cui ai fini dell’attribuzione del codice fiscale il lavoratore doveva recarsi personalmente presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate. Permane, invece la necessità per il datore di lavoro, a fronte del rilascio del codice fiscale provvisorio, di provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS.

All’atto della presentazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la registrazione dell’ingresso, sarà possibile convertire il codice fiscale provvisorio in definitivo. Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla scheda tecnica potranno essere inviate all’indirizzo ufficioinformaticodlci@interno.it

CCNL Ferrovie della Stato: iniziato il confronto per il rinnovo contrattuale

Aumento retributivo, maggiore qualità della normativa sul lavoro ed aggiornamento delle declaratorie tra i punti salienti

Si è svolta nei giorni scorsi a Roma la prima assemblea per il confronto sul rinnovo del CCNL Ferrovie dello Stato.
Durante l’incontro, le OO.SS. hanno sottolineato l’importanza della disciplina contrattuale collettiva quale elemento centrale per la regolazione del settore al fine di renderla strumento sempre più inclusivo e tutelante.
Tra le tematiche contenute nella piattaforma di rinnovo inviata dalla parte datoriale e ripresa nell’incontro tenutosi, si enunciano: la necessità di garantire una maggiore qualità della normativa sul lavoro, l’aggiornamento della classificazione del personale e una migliore conciliazione con i tempi vita privata-lavoro unitamente all’esigenza di garantire il recupero del potere di acquisto attraverso un notevole aumento delle retribuzioni.
L’avvio della trattativa prima della scadenza del contratto fissata per il prossimo 31 dicembre, mostra la volontà delle Parti di procedere in modo spedito con l’obiettivo di dare quanto prima le giuste risposte, normative ed economiche ai lavoratori del comparto.
Da ultimo le Parti Firmatarie fanno sapere di aver fissato ulteriore incontro per il 14 novembre 2023.

CIPL Edilizia Ferrara: rinnovato il contratto per i dipendenti del settore

Il contratto integrativo provinciale che riguarda il settore Artigianato, Industria e Cooperative, si applica a partire dal 1° ottobre

L’accordo del 27 luglio 2023, siglato dalla Sigle sindacali di Ance Emilia, Cna-Costruzioni, Confartigianato Ferrara, Legacoop Estense di Ferrara, Confcooperative della provincia di Ferrara, Agci Emilia-Romagna, insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, sancisce il rinnovo del contratto integrativo per le imprese del settore Edilizia (Artigianato, Industria, Cooperative) della provincia di Ferrara. Il rinnovo ha consentito il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi quali: il potenziamento della riduzione contributiva Cassa Edile per le imprese regolari che diventa strutturale e non più legata alla durata del contratto integrativo; il contenimento e la razionalizzazione dei costi contrattuali, con il superamento, per quel che riguarda i nuovi assunti, dell’istituto del “casa/lavoro”; l’adeguamento delle aliquote contributive Cassa Edile ordinarie alle disposizioni del CCNL nazionale; la semplificazione dell’articolato del contratto integrativo, dei rapporti con la Cassa edile e degli adempimenti collegati alla gestione e all’elaborazione delle paghe; l’introduzione del welfare defiscalizzato; la semplificazione del regime delle causali nei contratti a termine e l’introduzione della reperibilità come forma complementare di svolgimento della prestazione lavorativa da utilizzare per far fronte a quelle che sono le esigenze della produzione non programmabili. Il CIPL entra in vigore con il periodo di paga avente inizio al 1° ottobre 2023; mentre, alcune disposizioni, come ad esempio la nuova disciplina degli accantonamenti in Cassa Edile inizia a produrre effetti dal 1° gennaio 2025, con l’aliquota lorda pari al 10%. Sempre dal 1° ottobre 2023 è prevista una diaria giornaliera di trasferta nella misura di:
– fino a 40km (fuori dal confine territoriale): 7%;
– da 41 a 60km (c.s.): 13%;
– oltre 121km (c.s.): 20%.
Per quel che riguarda, invece, l’indennità casa/lavoro, dal 1° ottobre viene riconosciuta solo agli lavoratori già in forza e fino alla loro permanenza. Entro il 31 ottobre 2023, per il periodo 1/7-30/09, la Cassa Edile di Ferrara versa il contributo dato dalle imprese alla Cassa determinato nella misura dello 0,50% per la sicurezza, più lo 0,50% per la formazione. Per quanto riguarda il welfare, per gli anni 2024,2025 e 2026 viene stabilita l’erogazione di 150,00 euro lordi l’anno sotto forma di strumenti di welfare (buoni pasto) che le aziende mettono a disposizione dei propri lavoratori dal 1° maggio di ciascun anno e che gli stessi possono usufruirne fino al 30 aprile dell’anno successivo. Confermata l’indennità territoriale di settore/premio di produzione. 

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano: prime indicazioni

A seguito dell’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’INPS fornisce alcune indicazioni (INPS, messaggio 18 ottobre 2023, n. 3641).

Dal prossimo 24 ottobre entreranno in vigore le disposizioni di cui al D.M. 22 agosto 2023 che ha adeguato il Fondo in argomento alla normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

 

In virtù della disposizione contenuta nell’articolo 2 del citato decreto ministeriale, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento (la cui adesione al Fondo era facoltativa in vigenza del precedente D.M. n. 98187/2016) sono ricompresi obbligatoriamente nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare le domande di assegno di integrazione salariale, a partire dalla data del 24 ottobre 2023, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023.

 

Pertanto, a decorrere dal periodo di paga di ottobre 2023, i datori di lavoro di cui sopra sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

 

Il decreto interministeriale ha introdotto una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione – che varia in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro – calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti.

 

Conseguentemente:

 

– Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti: il contributo ordinario di finanziamento è pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

 

– Datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti: il contributo ordinario da versare, sempre a partire dalla mensilità di competenza ottobre 2023, è pari allo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

 

Si rammenta che, per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo (anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono stati assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente) è richiesta l’anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione.

 

L’INPS informa che, con medesima decorrenza, verrà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.