Buono portuale, in G.U. la disciplina dei termini e delle modalità di richiesta

Con decreto ministeriale è stata definita la procedura di erogazione dei contributi per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (D.M. 11 agosto 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2023, il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo denominato “buono portuale“. Si tratta del contributo destinato a coprire l’80% della spesa sostenuta dalle imprese del settore per la qualificazione del lavoro portuale nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. L’erogazione avviene secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo 1, D.M. 11 agosto 2023).

Le attività finanziate

Il contributo è destinato a sostenere la realizzazione delle attività così individuate (articolo 1, comma 3):

– agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero per la movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 2.500 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l’impresa richiedente, alla data della domanda (articolo 1, comma 3, lettera a);

– sviluppare modelli di organizzazione e di gestione. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente (articolo 1, comma 3, lettera b));

– incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente, attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa richiedente (articolo 1, comma 3, lettera c).

Le modalità di richiesta

Le richieste per l’ottenimento delle 3 tipologie diverse di contributo sopra descritte devono essere comunque inviate via PEC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, con la specificazione di informazioni distinte per ogni categoria (articoli 3, 4 e 5).

L’assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo 6).

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione, a conclusione dell’istruttoria – da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione delle domande – sulla base delle spese rendicontate che determinano l’importo da liquidare, fermi restando i limiti di spesa già citati.

I contributi sopra descritti sono cumulabili tra loro e con altri contributi pubblici erogati all’impresa da altri soggetti pubblici per finalità formative diverse (articolo 10).

 

 

Enfea: al via la restituzione dei versamenti sospesi

Da ottobre a dicembre è possibile restituire le quote dei versamenti sospesi a causa degli eventi alluvionali

Confapi, in collaborazione con le Sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno disposto che, a partire da ottobre 2023 e fino a dicembre 2023, le imprese che hanno sede legale o operativa nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana possono restituire le quote dei versamenti sospesi all’Enfea, l’Ente bilaterale dedicato alle piccole e medie imprese, in un’unica soluzione o a rate, mediante dilazione, nei tre mesi. Le regioni interessate sono state colpite da eventi climatici. L’Ente comunica, inoltre, che restano attive le prestazioni straordinarie a favore delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese che hanno sede nelle regioni interessate dagli eventi climatici. Infatti, in data 7 giugno 2023, le Parti avevano convenuto di sospendere i contributi a carico delle imprese dei territori interessati dai fenomeni alluvionali. Inoltre, si era deciso di destinare 700.000 euro per i costi da sostenere per le prestazioni straordinarie, da prelevare dai fondi riserva di Enfea, a favore di chi ha subito danni alle proprie residenze pari al 50% delle spese documentate per rendere agibile la propria abitazione, fino ad un importo massimo di 800,00 euro; e per le imprese per il ripristino e l’agibilità delle attività aziendali, erogando un importo minimo dei costi sostenuti nella misura di 1.500 euro, con rimborso 20% delle spese documentate con un tetto massimo di 10.000 euro. Il Fondo Enfea di capienza massima di 700.000 euro.

In Gazzetta Ufficiale il decreto istitutivo del Fondo Tlc

Pubblicato il provvedimento di istituzione dello strumento di sostegno dei lavoratori nei  casi di riduzione o sospensione dell’attività per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale (D.M. 4 agosto 2023).

Il decreto ministeriale di istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2023. Nell’ambito dell’attività del Fondo rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni, laddove siano previste: ovvero le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (commercio elettronico, internet, posta elettronica, ecc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali (articolo 1, comma 1 D.M. 4 agosto 2023).

Beneficiari e prestazioni

I beneficiari del Fondo sono individuati nei lavoratori delle imprese sopra citate ai quali possono essere fornite le seguenti prestazioni (articolo 5, comma 1):

– finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
– prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
– assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Amministrazione del Fondo

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, che rimane in carica per 4 anni, composto da 4 componenti designati da Assotelecomunicazioni – Asstel e 4 componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni che devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché da 2 rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, che devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal citato articolo 38 (articolo 3, D.M. 4 agosto 2023).

Infine, nel decreto in commento sono indicati i criteri e le misure delle prestazioni (articolo 6) e le fonti di finanziamento del Fondo (articolo 7) individuate in contributi ordinari, addizionali e straordinari a carico, in percentuale diverse, sia del datore di lavoro, sia del lavoratore, oltre che le modalità di accesso alle prestazioni (articolo 8) e di precedenza (articolo 9). 

 

CCNL Poste: è accordo sulla proroga del lavoro agile

Prorogato lo smart working per i lavoratori del settore fino al 31 dicembre 2024 

Nella giornata del 14 settembre 2023, Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., e Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Egi S.p.A., Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Confsal Comunicazioni, Failp-Cisal e Fncugl Comunicazioni, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo relativo alla proroga dello svolgimento dell’attività di lavoro in modalità agile.
Difatti, le Parti Firmatarie, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del CCNL 23 giugno 2021, confermano la possibilità di lavorare in smart working sino al 31 dicembre 2024 secondo la disciplina di riferimento e per gli ambiti organizzativi e figure professionali indicati negli Accordi del 1 marzo 2022 e del 3 agosto 2022.
Eventuali modifiche ed integrazioni degli ambiti organizzativi e delle figure professionali interessate possono formare oggetto di approfondimento realizzato con le OO.SS. nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio Paritetico sul lavoro agile.
La prestazione di lavoro può esser posta in essere nella suddetta modalità, per tutto l’intero giorno dedicato e per un massimo di 2 giorni a settimana e 9 giorni al mese, secondo le esigenze organizzative e produttive delle funzioni aziendali.
Quanto stabilito non trova però applicazione per il settore di Assistenza Clienti e Back Office in ambito DTO, per i quali, in ragione della particolare natura delle attività presidiate, vengono individuate soluzioni organizzative che consentono l’alternanza tra lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto e il rientro in sede per almeno 1 settimana lavorativa al mese, salvo specifiche esigenze organizzative per le quali è necessaria la presenza in sede per un numero di giorni superiore.
Per il personale turnista appartenente a tali ambiti la prestazione di lavoro agile può esser resa 24 ore, in coerenza con la turnazione di volta in volta prevista nelle strutture di appartenenza.
I Quadri con responsabilità organizzative, possono effettuare l’attività di lavoro in modalità agile a giornata intera per 2 giorni al mese.
Ed inoltre, per il personale impiegato in attività remotizzabili nell’ambito dell’insourcing, vengono osservate le modalità di lavoro attualmente in essere.
Nei confronti del personale assegnato ad attività operative, a decorrere da gennaio 2024, si attiva la modalità in lavoro agile per finalità formative, secondo quanto previsto dal Verbale di  Accordo del 3 agosto 2022.
Relativamente all’incontro dell’Osservatorio Paritetico sul lavoro agile, vengono approfondite le seguenti tematiche: modalità di applicazione dell’istituto alle ipotesi di accomodamento ragionevole, fruizione da parte dei dipendenti di postazioni di prossimità, possibilità di attivazione del lavoro agile in caso di calamità naturali per le attività da remoto.

Cassa Edile Teramo: previsto un contributo scolastico per i figli dei lavoratori iscritti

Fino al 30 settembre è possibile richiedere un contributo scolastico per i figli dei lavoratori iscritti che frequentino la scuola media inferiore o superiore 

La Cassa Edile della provincia di Teramo ha previsto per i figli dei lavoratori iscritti frequentanti la scuola media inferiore, purché non ripetenti un contributo scolastico lordo di 200,00 euro, pari a 154,00 euro netti.
La domanda deve essere presentata dal 10 luglio al 30 settembre.
Si deve allegare la seguente documentazione:
– autocertificazione dello stato di famiglia;
– certificato scolastico comprovante l’avvenuta iscrizione dello studente per l’anno in corso e che lo stesso non è ripetente.
Viene, inoltre, stabilito per i figli dei lavoratori iscritti per la prima volta ad una scuola media superiore ovvero che siano stati promossi alla classe successiva con la media di almeno 7/10 (escludendo dal computo i voti di religione, scienze motorie e musica) un contributo scolastico lordo di 400,00 euro, pari a 308,00 euro netti.
La domanda deve essere presentata dal 10 luglio al 30 settembre.
Si deve allegare la seguente documentazione: 
– autocertificazione dello stato di famiglia;
– certificato d’iscrizione per l’anno in corso;
– certificato attestante la votazione conseguita l’anno precedente.

Ormeggiatori e barcaioli: l’INPS fornisce chiarimenti sulle modifiche al Fondo di solidarietà

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 28 luglio 2023 arrivano anche le prime indicazioni dell’Istituto (INPS, messaggio 19 settembre 2023, n. 3256).

L’INPS ha fatto pervenire le prime indicazioni riguardanti il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 luglio 2023, di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani alle disposizioni del D.Lgs n. 148/2015 (articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis,). Peraltro, il decreto interministeriale in questione recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto il 21 dicembre 2022 tra A.N.G.O.P.I. e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Tra le modifiche segnalate dall’Istituto, oltre alla sostituzione dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95440/2016 al fine di adeguare l’importo dell’Assegno di integrazione salariale a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5–bis, del D.Lgs n. 148/2015, vi è anche l’integrale sostituzione del comma 6 del medesimo articolo 5. Pertanto, ora l’Assegno di integrazione salariale può essere richiesto per tutti i lavoratori in carico presso l’Unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle durate massime stabilite, rispettivamente, dagli articoli 12 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, nonché dei limiti massimi complessivi di accesso ai trattamenti stabiliti dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Considerato che la data di entrata in vigore del decreto interministeriale in commento ricade in un giorno festivo (1° ottobre 2023), al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni erogate dal Fondo, l’INPS precisa che le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina.

Infine, in ordine al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.Lgs n. 148/2015, l’Istituto precisa che non sono state apportate modifiche alla disciplina del Fondo, in quanto lo stesso, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.

 

 

 

Ebinter Parma: contributo straordinario “Caro Energia”

A favore dei dipendenti aventi diritto l’Ente erogherà un contributo pari al 20% delle spese sostenute per le utenze di luce e/o gas

L’Ente Bilaterale Commercio Parma ha previsto in favore dei dipendenti aderenti aventi diritto (range ISEE da 15.000,00 euro a 25.000,00 euro) un contributo straordinario pari al 20% (fino ad un massimale di 200,00 euro) dell’ammontare delle spese sostenute per il pagamento delle utenze di luce e/o gas relative ai consumi fatturati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023
Il contributo spetta ad un solo componente del nucleo familiare risultante da dichiarazione ISEE in corso di validità e sarà erogato ai dipendenti che formalizzeranno la dichiarazione di non aver percepito per tale titolo analoga misura di welfare aziendale dalla propria azienda (c.d. fringe benefit).
Dopo aver scaricato la domanda in formato PDF sul sito dell’Ente, l’avente diritto dovrà inviarla entro il 15 novembre 2023 all’indirizzo: fondowelfare@ebcparma.it. 
L’Ente informa inoltre che saranno automaticamente respinte le domande incomplete, prive degli allegati richiesti e non redatte secondo la modulistica vigente o inviate al di fuori dei termini previsti. 
A seguito dell’accoglimento della richiesta di contributo il dipendente riceverà apposita e-mail con le credenziali per poter scaricare il cedolino relativo al contributo welfare erogato, nonchè la certificazione unica relativa all’anno precedente. 

Lavoratori somministrati: chiarimenti sul CCNL da applicare per i diritti sindacali

Le tutele derivano sia dal contratto collettivo impiegato dall’agenzia, sia da quello relativo all’utilizzatore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta a interpello 15 settembre 2023, n. 1).

In risposta a un interpello di un’organizzazione sindacale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito quale CCNL vada applicato per l’esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati (articolo 36, Dlgs. n. 81/2015). In particolare, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore

Infatti, il rapporto di somministrazione coinvolge 3 soggetti (agenzia di somministrazione, lavoratore somministrato e impresa utilizzatrice), legati da 2 distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore e il somministratore, e il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato. 

Datore di lavoro del lavoratore somministrato è dunque formalmente l’agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa nel periodo della missione viene svolta nell’interesse dell’utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.

La struttura contrattuale della somministrazione di lavoro comporta, pertanto, una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione. 

Tutto ciò al fine di garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, che non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (articolo 35, comma 1, D.Lgs. n. 81/2025). 

I diritti sindacali dei somministrati

Queste conclusioni devono ritenersi valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone, al comma 1, che trovino applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

Mentre al comma successivo, si afferma anche il diritto del lavoratore somministrato a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 

Il Ministero precisa, dunque, che anche in questo caso si dovrà far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo dove
concretamente è inserito tutti i diritti sindacali  riconosciutigli dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la loro concreta effettività in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.

Fondo Fsba: aggiornata la piattaforma Sinaweb per gli iscritti al Fondo

Aggiornato il sistema Sinaweb per le Aziende ed i lavoratori aderenti al Fondo Fsba

Dal 14 settembre 2023, il Fondo Fsba, Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, comunica che l’accesso alla piattaforma Sinaweb, sistema che gestisce tutte le informazioni relative alle anagrafiche e alla contribuzione delle imprese e dei lavoratori aderenti ad Ebna e Fsba, nonché alle domande di prestazioni Fsba, è aperto a tutto il personale iscritto al menzionato Fondo.
L’aggiornamento dà la possibilità di accesso da parte dei lavoratori, relativamente al proprio profilo di pertinenza, alle informazioni come di seguito riportate:
– anagrafica del lavoratore su cui è possibile intervenire in caso di aggiornamenti;
– domande di sospensione Fsba;
– stato di gestione della contribuzione correlata.
Da ultimo si comunica che, è comunque possibile effettuare il download della Certificazione Unica per i dipendenti che hanno ricevuto prestazioni attraverso la diretta corresponsione realizzata dal Fondo Fsba.

 

 

 

Ebiart Friuli-Venezia Giulia: contributo per i fondi scolastici

È possibile inoltrare online le domande per richiedere il contributo per le spese scolastiche

L’Ente Bilaterale per l’Artigianato del Friuli-Venezia Giulia ha reso nota la possibilità di richiedere il contributo per i fondi scolastici. I dipendenti, titolari e soci collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti che applicano e rispettano integralmente i CCNL sottoscritti a qualunque livello dalle organizzazioni che hanno costituito l’Ebiart e che risultano in regola con la contribuzione prevista dagli accordi siglati dalle parti datoriali e sindacali possono accedere al fondo che viene riconosciuto per l’iscrizione dei figli agli istituti scolastici statali e paritari nella misura di:

130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);

200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);

340,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).

La domanda di richiesta può essere trasmessa all’Ente solo tramite modalità telematica, tramite l’accesso alla pagina Welfare Bilaterale, dove è presente l’apposito modulo. La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

– Copia della certificazione che attesta l’iscrizione per l’anno scolastico in corso che viene rilasciata dalla segreteria dell’Istituto con data non antecedente al mese di settembre (No autocertificazione);

– Autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (modello pubblicato sul sito di Ebiart);

– Copia del documento di identità del richiedente;

– Copia dell’ultima busta paga (solo per i lavoratori dipendenti).

L’inoltro è a far data dal 13 settembre 2023, sulla base del Calendario scolastico regionale.