07 SETT 2020 Firmato un accordo interconfederale integrativo e modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro multiservizi CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL
Il settore disciplinato dal CCNL Multiservizi è frequentemente caratterizzato dalla produzione di servizi mediante la sottoscrizione di contratti di appalto implicanti un elevato impiego di manodopera (Inbour intensive) e, conseguentemente, periodici cambi di gestione fra le imprese nell’esecuzione del/i servizio/i appaltato/i.
Per motivi legati alla situazione epidemiologica emergenziale da Covid-19 le parti hanno ritenuto opportuno rivisitare le procedure e le condizioni di subentro nei contratti di appalto.
L’Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 20 giorni precedenti, alle Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo le informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale.
L’azienda subentrante dovrà incontrare le OO.SS. al fine di stabilire, ove possibile, il mantenimento del livello occupazionale di tutto il personale operante sull’appalto.
In caso di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto all’appalto cessato, l’impresa subentrante, ove possibile, e laddove la propria organizzazione d’impresa consenta l’assorbimento di tutta la forza lavoro, si impegna a garantire l’assunzione dei lavoratori esistenti in organico addetti all’esecuzione dell’appalto e risultanti da documentazione probante l’assegnazione dei lavoratori da almeno 8 mesi prima della cessazione dell’appalto, eventualmente proponendo anche contratti di lavoro con rimodulazione di orario diversa da quella precedente.
Inoltre, nell’esame ulteriore delle pattuizioni collettive del CCNL sono, inoltre, emersi dei refusi di stesura e, pertanto, cle parti hanno eliminato alcune discrasie tra norme e richiami contrattuali, alcune disposizioni contenute all’interno del medesimo, ossia, in particolare i Requisiti di applicabilità, relativi al rapporto di Lavoro a Tempo Determinato. Viene stabilito che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, salvo diverse disposizioni di legge, non può superare i 24 mesi.